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venerdì 11 febbraio 2011

I due processi ruby, prima partire poi riunire ? Il GIP: non occorre.

La Procura di Milano ha fatto partire i due processi sullo stesso binario.
I giornali avevano riportano la notizia secondo cui avrebbe avuto intenzione di “inviare al GIP la richiesta di giudizio immediato per Berlusconi solo per il reato di concussione” come se intendesse “rinunciare” al processo immediato per il reato di prostituzione minorile

L’affermazione è inesatta o quantomeno ambigua, forse uscita da un’agenzia ed acriticamente ripetuta.

I due processi DEBBONO partire su binari diversi e poi debbono essere riuniti.

Andiamo con ordine.

1 - Per i reati di minore gravità (come la prostituzione minorile, invece, la Procura procede mediante citazione diretta davanti al giudice MONOCRATICO competente (cioè senza passare dal GIP) - art 550.

2 - Per gli altri reati più rilevanti (come la concussione) e per quelli più gravi, prima di che l’imputato venga rinviato a giudizio, cioè essere sottoposto a processo, la procura deve passare al filtro del GIP, artt. 416 e segg. cpp.a cui spetta rinviare l’imputato a giudizio davanti al giudice COLLEGIALE competente. Si tratta di un mini-processo, con udienze rinvii ecc.

3 - La procura, “quando la prova appare evisdente” può evitare questo mini-processo chiedere allo stesso GIP di ex 453 cpp di autorizzare il giudizio immediato, se il giudice accoglie ex art. 455 si fa il giudizio immediato davanti al giudice COLLEGIALE COMPETENTE.

4 - Vanno poi considerati glia artt. 16 e seguenti secondo cui si procede alla riunione dei processi “se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri” - art 12 lett “c”; non è di impedimento alla riunione il fatto che un reato sia davanti al giudice monocratico e l’altro davanti a quello collegiale - l’art 17-1bis, si va davanti al giudice collegiale, che è quello più garantista. In particolare “per i quali manchino le condizioni” (art. 17 comma 1-bis) vuol dire: per i quali si debba passare al filtro dell’udienza preliminare 416 che, per la prostituzione minorile non è prevista.

Adesso applichiamo il meccanismo in concreto.

a) Per la prostituzione minorile la Procura non può e non deve chiedere alcun giudizio immediato in quanto la procedura “abbreviata” è già stabilita per legge che attribuisce al PM il potere di rinviare direttamente a giudizio (cioè mettere sotto processo) berlusconi senza dover chiedere alcunchè al GIP. Si potrebbe dire che è già di per sè un giudizio immediato. Il problema NON ESISTE.

b) E’ allora evidente che la procura PRIMA deve farsi autorizzare il giudizio immediato per la concussione e far partire quel processo sul suo binario con la citazione a giudizio di berlusconi da parte del GIP ex art. 455; solo DOPO, qualunque sia l’esito, provvederà alla citazione diretta a giudizio di berlusconi per prostituzione minorile.

c ) Se, come probabile il GIP concederà il giudizio immediato rinviando berlusconi davanti al Tribunale collegiale di Milano, ritengo logico che immediatamente la Procura, citerà direttamente berlusconi a giudizio davanti al tribunale monocratico di Milano e, alla prima udienza, chiederà che questo processo venga riunito a quello di concussione. In questo modo verrebbe a cadere anche la eccezione di incompetenza territoriale per il reato di prostituzione minorile perché l’esigenza di riunire al processo per il reato più grave deroga anche alla competenza territoriale.

IL motivo della riunione è noto: berlusconi ha commesso il reato di concussione (le pressioni sulla questura) allo scopo di occultare quello di prostituzione della minorenne ruby.

- Conclusione: secondo me la Procura tira avanti e ce la farà. Poi l’inizio dei processi potrebbe essere fissata dopo l’estate, però, INTANTO, sapremo che berlusconi è sotto processo.

- I suoi avvocati-parlamentari stanno preparando il conflitto di attribuzioni per cui rimando al post “Il conflitto di attribuzioni non sospende il processo”.


Aggiornamento  17.2.2011 - Il GIP: legittimo riunire le imputazioni e la citazione a giudizio.
Nel decreto di giudizio immediato  del 15.2.2011 (che trovate anche alla pagina "Documenti") il GIP risponde al dubbio che io avevo sollevato sulla possibilità di far partire i due processi già riuniti fin dall'imputazione.
La motivazione è la seguente: 
" ... mentre la citazione diretta a giudizio instaura la fase
dibattimentale 'immediatamente' e 'per iniziativa esclusiva e diretta del Pm
procedente - senza previsione, cioè, di alcun vaglio preliminare dell'accusa -
invece nel caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di rito immediato
anche il reato a citazione diretta fruisce e beneficia di tale controllo preliminare
da parte del Gip;
- che, pertanto, non solo non si ravvisa alcuna violazione di legge nella scelta del
Pm di mantenere unificate le due contestazioni, ma, semmai, la richiesta di
giudizio immediato estesa al delitto ascritto al capo b)
accresce, rispetto
all'ordinario, le garanzie dell'imputato
in quanto, sia pure nei limiti dettati dagli
artt. 453 ss. c. p. p., sottopone alla verifica di un primo giudice, diverso da quello
dibattimentale, la consistenza del quadro accusatorio "

 

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